Sub anno Domini 1501
Regnante in Nobis in hoc Regno Siciliae Citra Farum Rege, et Regina
Ispaniae etcetera.
Innante dello reverendo Abbate Carlo De Cioffis perpetuo Commendatore
dello Venerabile Monastero de S. Maria de Acqua Formosa, sonno comparsi
certi Albanesi,1i quali si chiamano Piligrino Caparello, Giorgi
Curtise, Martino Caparello, et più altri albanesi, quali
donano supplicazione a detto M (es serj Abbate li voglia lassare
edificare uno casale dentro 1o terri tono de detto Monasterio, et
intendendo questo 1o predetto M. Abbate, have chiamato tutti li
Monaci sonno in ditto Mona stero, et Fatto Capitolo, et havuto fra
loro maturo et sano consiglio, have parso a detto M. Abbate. et
Capitulo volerce
lassare habbitare, et far detto Casale, attendo ché ne risulta
più presto grande utilità a1 detto Monastero, che
dannu nesciunu pe li quali Albanisi havendo tal risposta dallu predetto
M. Abbate et Capitulo. che possono edificare detto Casale haveno
promesso per ciascheduno annu al detto M. Abbate. et suo Mo nasterio,
le sottoscritte cu promessione. et ditto M. Abbate, et Capitulo,
li haveno concessi li subscritti Capituli, et Gratie alli detti
Albanisi, li quali promissioni di detti Albanisi sono 1'in frascritti.
Videlicet:
“1° In primis detti Albanesi promettino edificare et construire
detto Casali, et abitare dintro lo territorio di detto Monasterio
in loco dovi si chiama Arioso.
2° Item detti Albanesi promettino al detto M. Abate, et suo
Monasterio pagare di casalinaggio per ciascheduno pagliaro per ciascheduno
anno tarì uno, e grana cinque in dinare.
3° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed
suo Monasterio di pagare la decima di tutti animali minuti per ciascuno
anno nel mese di agusto delli allevi si faranno come son pecore,
capri, porci, et non ascendendo alla somma di dieci debano pagare
un grano per testa.
4° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed
suo Monasterio di pagare per ciaschedun anno una gallina per pagliaro
che habiterà in detto Casale.
5° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed
suo Monasterio pagare per ciaschedun vitello, o vitella nascirà
quello anno nel mese di agusto grana dieci.
6° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed
suo Monasterio quando è la festa de S. Maria Benedetta de
la mità de agusto siano tenuti de venire ad aiutare in detto
Monasterio, et in ogni altra cosa avesse bisogno detto Monasterio.
7° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed
suo Monasterio di pagare ciascheduno anno nel mese di agusto docati
dui per le cerze di S. Maria di Lanzo, et che nulla persona, nè
Albanesi, nè altri di ditto Casali nè possa tagliare
nè parramare quanto fossi una rame, et facendo il contrario
incorre alla pena di carlini quindici, et cossì chi tagliasse
e perramasse nella difesa di detto M. Abbate.
8° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed
suo Monasterio di donare per ciaschedun anno una giornata per paricchio
di bovi ad ogni requesta delli ministri di esso M. Abbate et quando
fosse alcuno di detti Albanesi requesto per tal giornata, et non
possendo venire quello giorno habbia tempo venire otto giorni, e
se intende che se uno albanese haverrà più paricchi,
una giornata, et non più, et chi haverrà uno bove
se potrà acochyare cò un altro. Ma le bacche nò
siano tenute.
9° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed
suo Monasterio di pagare nel mese di agusto per ciascheduna tumulata
di terra per fare vigne grana sette e mezzo, et che lo detto M.
Abbate non possa accrescere detto censo per qualsivoglia cagione
per lo avvenire.
10° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate fra
termino di doi anni fabbricare case, et far paglaire per loro habitazione,
et bestiame, per le quali non le sia dato fastidio nè domandato
pagamento alcuno, eccetto che il pagamento, et la decima del casalinaggio
sopradetto, et la decima per lo bestiame.
11° Item che detti Albanesi possano scommettere le castagne
giusta la via che va all’Ungro, et viene all’Abbatia,
il dì di tutti i Santi, e li cerasi della via che va allo
Palcone de retro lo Spitali, et esci allo limiti grande, dond’è
la pera moscarella, et corrisponde allo ormo russo sopra parte il
dì de Natale, et volendo detti Albanisi per servitia del
casali delli castagni, et cerase pascolarvi a loro modo dal dì
della strigula, quando si serra la difesa, siano tenuti pagare docati
dieci, et esso M. Abbate non possa alterare detto prezzo delli Docati
dieci.
12° Item il predetto Messer Abbate et suo Capitulo concede per
demanio alli predetti Albanesi dalla strada che veni dallo molino
et viene all’acqua della castagna, et intorno la chiusura
dello piano et per lo molinello, sipala sipala, et esci allo vallone
di retro lo Spitali valloni valloni et corrisponde alla strada che
anda all’Ungro, e che li procuratori non posson fidare a detto
demanio di nisciuno tempo.
13° Item lo predetto Messer Abbate et suo Monasterio promettino
alli detti Albanisi di detto Casale tutte terre che sonno al distretto
di detta Abbatia, et dentro al distretto di Altomonte, che si possono
far massarie et de tutti grani, orgi, favi, lino, cannavo, ed ogni
altro vittovaglio se faranno, in detta terra dello Monastero, non
possono andare detti Albanesi ad altre terre obbligandosi ad pagare
la decima d’onni cosa.
14° Item supplicano detti Albanesi allo predetto M. Abbate che
di grazia li voglia concedere che quando li bovi, bacche, giumente,
somare fossero accusate per lo danno avessero fatto non habbiano
a pagare per ciascheduna bestia grossa di pena se non gr. 3 et de
bestie minute come son capri, pecore, et porci non habbiano a pagare
se non grano uno per bestie minute.
15° Item petino detti Albanesi del predetto M. Abbate che de
già li voglia concedere che tutti accuse li fussero fatte
che quello che accusa volendosi pentire tre dì dopo fatto
detta accusa, detta penitenza le sia ammessa, e che non possa più
procedere sopra tale accusa, ma non di danno data, et che non si
possa componere in cosa alcuna senza intervento del Sindaco et delli
eletti di detto Casale, et che lo Capitano non possa esercitare
l’offizio se prima non dona plegiaria di star a sindacato,
e che lo Capitano di quell’anno non possa far l'Ufficio per
l’annata venire.
16° Item petino detti Albanesi dal predetto M. Abbate che di
grazia li voglia concedere che de tutti accusi li fossero fatti
non abbiano da pagare, eccetto grano uno per ciascuna cassatura,
et che possano andare in comune alle cerze di sotto lo mulinello
della vigna sotto la fontana.
17° Item petino detti Albanesi del predetto M. Abbate che di
gratia li voglia concedere che quando detti Albanesi sono comandati
tanto personali, come cò loro bestie per andare per servizio
di detto M. Abbate, et soi ministri pernottando li voglia far pagare
cossì come si paga per lo contorno, seu convicino.
18° Item petino detti Albanesi del predetto M. Abbate che di
gratia li voglia concedere che accadendo lo loro bestiame facessero
danno in alcuno luogo, che detto bestiame non possa essere ammazzato,
si non esser tenuto allo danno et alla pena essendo accusati. Ma
quando avrà fatto buttar banno che ognuno metta lo manfone
alli porci trovandosi senza mangone lo possa ammazzare, portando
lo quarto alla Chiesia.
19° Item petino detti Albanesi li voglia concedere in gratia
che alcuni Albanesi si volessi parire da detto Casali si poi si
possa vendere li majise, vigna, et arbore fruttanti, ovvero casa
fabbricata de calce, et arena senza altro impedimento.
20° Item petino detti Albanesi che di gratia li voglia concedere
che lo Camberlingo di detto Casale per quell’anno è
nell’uffizio sia franco de casalinaggio, et de metitura et
lo Sindaco, et baglivo siano franchi di casalinaggi, et altre cose
pagar come pagano le altri.
21° Item petino detti Albanesi del detto M. Abbate che di gratia
li voglia concedere che tutti li prejiti di detto Casali siano franchi
de casalinaggi, di decime di tomolate cinq. Di terra, dieci crapetti,
dieci ajini, et dieci porcelli per uno, et de una vitella. Li altre
cose pagano.
22° Item petino detti Albanesi del preditto M. Abbate che di
gratia li voglia concedere che possano trasiri loro bestiami di
qualsivoglia generatione dentro la difesa de lo cerzito de Santo
Antonj di genaro havanti, et fino ad Santo Antonio della Strigula
di ottobre.
23° Item petino detti Albanesi del preditto M. Abbate che non
possa esigere nè far esigere da albanesi habbitanti et commoranti
in detto Casali che cò loro bestiame danni facessero la defesa
dello cerzito dell’Abbatia, cioè dalla strada ad alto
da Santo Antonio di ottobre per fino a S.to Antonio di gennario
più che carlini 15 di pena per ciascheduno padrone di bestiame
per ogni volta che si troveranno in detta difesa et fandose carnaggio
di bestiame piccole non sia tenuto ad altra pena si non allo carnaggio
da farsi uno per murra et non più.
24° Item detto M. Abbate et Convento volino che detto casale
non possa mandar lo bestiame loro di nisciuna sciorte a pascire
in lo piano che sta avante a lo Monasterio videlicet dallo vallone
che sta da reto lo Spitale insino allo vallone che va all’acqua
allo molinello dall’altra banda, lo Monastero dalla parte
di tramontana, dall’acqua che va pure allo molinello de nullo
tempo, eccetto quando se cognoscesse alcuno bestiame domiti grossi,
come sono bovi domati, giomenti, o somari accaduto distrusamento,
et quando si cognoscesse esser fatto con fronde debbiano incorrere
alla pena di la difesa di sopra via quando se guarda.
25° Item petino detti Albanesi del detto M. Abbate che di gratia
li voglia concedere che possano tagliare ligname morta de ogni tempo
per tutta la difesa senza incorrere a pena alcuna, et per uso de
casa se possano tagliare in detta difesa ligname virda con licenzia
di detto M. Abbate e suoi ministri.
26° Item che non possano venire ad habitare in detto Casali
persona alcuna se pria non ne darà notizia ad esso M. Abbate,
et al Sindaco, ed eletti dello stesso Casali, anzi si possano informare
di la qualità, et essere di quel tale et essendo homo di
mala vita, et qualità essi albanesi possono recusari di non
farlo habitare, atteso non succedano scandali in detto Casali et
habitati da persone quiete non delinquenti et scandalosi, et che
nullo citatino, nè forastiero si possano levar le terre l’uno
coll’altro, a ciò nò ce occorre alcuno scandalo,
ma che ognuno habbia le terre have aperte, et massime dove sono
fatte cesine. Et perchè de li sopradetti capitoli se ne contenta
tanto lo predetto M. Abbate e il Convento quanto li Albanesi di
detto Casali ne hanno fatto la presente scrittura per mano di Cola
di Natale di Maratea habbitante in Altomonte per difetto di notaro,
et volino tanto l’una parte, come l’altra, vaglia per
pubblico instrumento, et per cautela di esso M. Abbate et Convento
et di essi Albanesi, et subscripta di mano di esso Messer Abbate
Carlo manu propria”. I primi albanesi che si presentarono
all’abate erano Pelegrino Caparello, Giorgio Curtise e Martino
Caparello. Il primo luogo dove gli albanesi edificarono il loro
casale fu la località chiamata “Arioso”. Ma il
luogo prescelto fu ben presto abbandonato, gli albanesi si spostarono
e costruirono le loro abitazioni più vicino al Monastero.
Verosimilmente le prime abitazioni furono costruite a ridosso del
primo oratorio degli albanesi di Acquaformosa, la Chiesa della Concezione,
edificata sin dai primissimi anni del 1500. Gli abitanti di Acquaformosa
nel 1501 erano 22, così come ci tramanda il De Marchis basando
il suo dato su documenti dei primi del 1800, erano 135 nel 1543.
Nel 1669 gli abitanti erano circa 510, nel 1861 si contavano 1661
anime, gli abitanti nel 1951 erano 1812, nel 1999 gli abitanti sono
1356. Casale di Altomonte fino all’inizio del 1800 Acquaformosa
divenne Comune autonomo a seguito delle leggi francesi che riorganizzarono
amministrativamente il vecchio regno borbonico. Solo nel 1848, a
seguito di numerosissime dispute legali il territorio di Acquaformosa
ebbe la consistenza che ancora oggi conserva. La popolazione di
Acquaformosa parla ancora l'avita lingua albanese, appartiene alla
Chiesa Cattolica di rito grco-bizantino, custodisce usi e tradizioni
portate molti secoli fa dalla terra natia.
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