CAPITOLAZIONI DEGLI ALBANESI DI ACQUAFORMOSA COL
MONASTERO DIS. MARIA.

Sub anno Domini 1501 Regnante in Nobis in hoc Regno Siciliae Citra Farum Rege, et Regina Ispaniae etcetera.
Innante dello reverendo Abbate Carlo De Cioffis perpetuo Commendatore dello Venerabile Monastero de S. Maria de Acqua Formosa, sonno comparsi certi Albanesi,1i quali si chiamano Piligrino Caparello, Giorgi Curtise, Martino Caparello, et più altri albanesi, quali donano supplicazione a detto M (es serj Abbate li voglia lassare edificare uno casale dentro 1o terri tono de detto Monasterio, et intendendo questo 1o predetto M. Abbate, have chiamato tutti li Monaci sonno in ditto Mona stero, et Fatto Capitolo, et havuto fra loro maturo et sano consiglio, have parso a detto M. Abbate. et Capitulo volerce
lassare habbitare, et far detto Casale, attendo ché ne risulta più presto grande utilità a1 detto Monastero, che dannu nesciunu pe li quali Albanisi havendo tal risposta dallu predetto M. Abbate et Capitulo. che possono edificare detto Casale haveno promesso per ciascheduno annu al detto M. Abbate. et suo Mo nasterio, le sottoscritte cu promessione. et ditto M. Abbate, et Capitulo, li haveno concessi li subscritti Capituli, et Gratie alli detti Albanisi, li quali promissioni di detti Albanisi sono 1'in frascritti. Videlicet:

“1° In primis detti Albanesi promettino edificare et construire detto Casali, et abitare dintro lo territorio di detto Monasterio in loco dovi si chiama Arioso.

2° Item detti Albanesi promettino al detto M. Abate, et suo Monasterio pagare di casalinaggio per ciascheduno pagliaro per ciascheduno anno tarì uno, e grana cinque in dinare.

3° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare la decima di tutti animali minuti per ciascuno anno nel mese di agusto delli allevi si faranno come son pecore, capri, porci, et non ascendendo alla somma di dieci debano pagare un grano per testa.

4° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare per ciaschedun anno una gallina per pagliaro che habiterà in detto Casale.
5° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio pagare per ciaschedun vitello, o vitella nascirà quello anno nel mese di agusto grana dieci.
6° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio quando è la festa de S. Maria Benedetta de la mità de agusto siano tenuti de venire ad aiutare in detto Monasterio, et in ogni altra cosa avesse bisogno detto Monasterio.
7° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare ciascheduno anno nel mese di agusto docati dui per le cerze di S. Maria di Lanzo, et che nulla persona, nè Albanesi, nè altri di ditto Casali nè possa tagliare nè parramare quanto fossi una rame, et facendo il contrario incorre alla pena di carlini quindici, et cossì chi tagliasse e perramasse nella difesa di detto M. Abbate.
8° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio di donare per ciaschedun anno una giornata per paricchio di bovi ad ogni requesta delli ministri di esso M. Abbate et quando fosse alcuno di detti Albanesi requesto per tal giornata, et non possendo venire quello giorno habbia tempo venire otto giorni, e se intende che se uno albanese haverrà più paricchi, una giornata, et non più, et chi haverrà uno bove se potrà acochyare cò un altro. Ma le bacche nò siano tenute.
9° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate ed suo Monasterio di pagare nel mese di agusto per ciascheduna tumulata di terra per fare vigne grana sette e mezzo, et che lo detto M. Abbate non possa accrescere detto censo per qualsivoglia cagione per lo avvenire.
10° Item detti Albanesi promettino allo predetto M. Abbate fra termino di doi anni fabbricare case, et far paglaire per loro habitazione, et bestiame, per le quali non le sia dato fastidio nè domandato pagamento alcuno, eccetto che il pagamento, et la decima del casalinaggio sopradetto, et la decima per lo bestiame.
11° Item che detti Albanesi possano scommettere le castagne giusta la via che va all’Ungro, et viene all’Abbatia, il dì di tutti i Santi, e li cerasi della via che va allo Palcone de retro lo Spitali, et esci allo limiti grande, dond’è la pera moscarella, et corrisponde allo ormo russo sopra parte il dì de Natale, et volendo detti Albanisi per servitia del casali delli castagni, et cerase pascolarvi a loro modo dal dì della strigula, quando si serra la difesa, siano tenuti pagare docati dieci, et esso M. Abbate non possa alterare detto prezzo delli Docati dieci.
12° Item il predetto Messer Abbate et suo Capitulo concede per demanio alli predetti Albanesi dalla strada che veni dallo molino et viene all’acqua della castagna, et intorno la chiusura dello piano et per lo molinello, sipala sipala, et esci allo vallone di retro lo Spitali valloni valloni et corrisponde alla strada che anda all’Ungro, e che li procuratori non posson fidare a detto demanio di nisciuno tempo.
13° Item lo predetto Messer Abbate et suo Monasterio promettino alli detti Albanisi di detto Casale tutte terre che sonno al distretto di detta Abbatia, et dentro al distretto di Altomonte, che si possono far massarie et de tutti grani, orgi, favi, lino, cannavo, ed ogni altro vittovaglio se faranno, in detta terra dello Monastero, non possono andare detti Albanesi ad altre terre obbligandosi ad pagare la decima d’onni cosa.
14° Item supplicano detti Albanesi allo predetto M. Abbate che di grazia li voglia concedere che quando li bovi, bacche, giumente, somare fossero accusate per lo danno avessero fatto non habbiano a pagare per ciascheduna bestia grossa di pena se non gr. 3 et de bestie minute come son capri, pecore, et porci non habbiano a pagare se non grano uno per bestie minute.
15° Item petino detti Albanesi del predetto M. Abbate che de già li voglia concedere che tutti accuse li fussero fatte che quello che accusa volendosi pentire tre dì dopo fatto detta accusa, detta penitenza le sia ammessa, e che non possa più procedere sopra tale accusa, ma non di danno data, et che non si possa componere in cosa alcuna senza intervento del Sindaco et delli eletti di detto Casale, et che lo Capitano non possa esercitare l’offizio se prima non dona plegiaria di star a sindacato, e che lo Capitano di quell’anno non possa far l'Ufficio per l’annata venire.
16° Item petino detti Albanesi dal predetto M. Abbate che di grazia li voglia concedere che de tutti accusi li fossero fatti non abbiano da pagare, eccetto grano uno per ciascuna cassatura, et che possano andare in comune alle cerze di sotto lo mulinello della vigna sotto la fontana.
17° Item petino detti Albanesi del predetto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che quando detti Albanesi sono comandati tanto personali, come cò loro bestie per andare per servizio di detto M. Abbate, et soi ministri pernottando li voglia far pagare cossì come si paga per lo contorno, seu convicino.
18° Item petino detti Albanesi del predetto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che accadendo lo loro bestiame facessero danno in alcuno luogo, che detto bestiame non possa essere ammazzato, si non esser tenuto allo danno et alla pena essendo accusati. Ma quando avrà fatto buttar banno che ognuno metta lo manfone alli porci trovandosi senza mangone lo possa ammazzare, portando lo quarto alla Chiesia.
19° Item petino detti Albanesi li voglia concedere in gratia che alcuni Albanesi si volessi parire da detto Casali si poi si possa vendere li majise, vigna, et arbore fruttanti, ovvero casa fabbricata de calce, et arena senza altro impedimento.
20° Item petino detti Albanesi che di gratia li voglia concedere che lo Camberlingo di detto Casale per quell’anno è nell’uffizio sia franco de casalinaggio, et de metitura et lo Sindaco, et baglivo siano franchi di casalinaggi, et altre cose pagar come pagano le altri.
21° Item petino detti Albanesi del detto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che tutti li prejiti di detto Casali siano franchi de casalinaggi, di decime di tomolate cinq. Di terra, dieci crapetti, dieci ajini, et dieci porcelli per uno, et de una vitella. Li altre cose pagano.
22° Item petino detti Albanesi del preditto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che possano trasiri loro bestiami di qualsivoglia generatione dentro la difesa de lo cerzito de Santo Antonj di genaro havanti, et fino ad Santo Antonio della Strigula di ottobre.
23° Item petino detti Albanesi del preditto M. Abbate che non possa esigere nè far esigere da albanesi habbitanti et commoranti in detto Casali che cò loro bestiame danni facessero la defesa dello cerzito dell’Abbatia, cioè dalla strada ad alto da Santo Antonio di ottobre per fino a S.to Antonio di gennario più che carlini 15 di pena per ciascheduno padrone di bestiame per ogni volta che si troveranno in detta difesa et fandose carnaggio di bestiame piccole non sia tenuto ad altra pena si non allo carnaggio da farsi uno per murra et non più.
24° Item detto M. Abbate et Convento volino che detto casale non possa mandar lo bestiame loro di nisciuna sciorte a pascire in lo piano che sta avante a lo Monasterio videlicet dallo vallone che sta da reto lo Spitale insino allo vallone che va all’acqua allo molinello dall’altra banda, lo Monastero dalla parte di tramontana, dall’acqua che va pure allo molinello de nullo tempo, eccetto quando se cognoscesse alcuno bestiame domiti grossi, come sono bovi domati, giomenti, o somari accaduto distrusamento, et quando si cognoscesse esser fatto con fronde debbiano incorrere alla pena di la difesa di sopra via quando se guarda.
25° Item petino detti Albanesi del detto M. Abbate che di gratia li voglia concedere che possano tagliare ligname morta de ogni tempo per tutta la difesa senza incorrere a pena alcuna, et per uso de casa se possano tagliare in detta difesa ligname virda con licenzia di detto M. Abbate e suoi ministri.
26° Item che non possano venire ad habitare in detto Casali persona alcuna se pria non ne darà notizia ad esso M. Abbate, et al Sindaco, ed eletti dello stesso Casali, anzi si possano informare di la qualità, et essere di quel tale et essendo homo di mala vita, et qualità essi albanesi possono recusari di non farlo habitare, atteso non succedano scandali in detto Casali et habitati da persone quiete non delinquenti et scandalosi, et che nullo citatino, nè forastiero si possano levar le terre l’uno coll’altro, a ciò nò ce occorre alcuno scandalo, ma che ognuno habbia le terre have aperte, et massime dove sono fatte cesine. Et perchè de li sopradetti capitoli se ne contenta tanto lo predetto M. Abbate e il Convento quanto li Albanesi di detto Casali ne hanno fatto la presente scrittura per mano di Cola di Natale di Maratea habbitante in Altomonte per difetto di notaro, et volino tanto l’una parte, come l’altra, vaglia per pubblico instrumento, et per cautela di esso M. Abbate et Convento et di essi Albanesi, et subscripta di mano di esso Messer Abbate Carlo manu propria”. I primi albanesi che si presentarono all’abate erano Pelegrino Caparello, Giorgio Curtise e Martino Caparello. Il primo luogo dove gli albanesi edificarono il loro casale fu la località chiamata “Arioso”. Ma il luogo prescelto fu ben presto abbandonato, gli albanesi si spostarono e costruirono le loro abitazioni più vicino al Monastero. Verosimilmente le prime abitazioni furono costruite a ridosso del primo oratorio degli albanesi di Acquaformosa, la Chiesa della Concezione, edificata sin dai primissimi anni del 1500. Gli abitanti di Acquaformosa nel 1501 erano 22, così come ci tramanda il De Marchis basando il suo dato su documenti dei primi del 1800, erano 135 nel 1543. Nel 1669 gli abitanti erano circa 510, nel 1861 si contavano 1661 anime, gli abitanti nel 1951 erano 1812, nel 1999 gli abitanti sono 1356. Casale di Altomonte fino all’inizio del 1800 Acquaformosa divenne Comune autonomo a seguito delle leggi francesi che riorganizzarono amministrativamente il vecchio regno borbonico. Solo nel 1848, a seguito di numerosissime dispute legali il territorio di Acquaformosa ebbe la consistenza che ancora oggi conserva. La popolazione di Acquaformosa parla ancora l'avita lingua albanese, appartiene alla Chiesa Cattolica di rito grco-bizantino, custodisce usi e tradizioni portate molti secoli fa dalla terra natia.
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